Al fine di promuovere l’occupazione giovanile si è previsto l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
BENEFICIARI
Tutti i datori di lavoro privati, compresi datori di lavoro del settore agricolo che assumano a tempo indeterminato e/o trasformino i contratti a tempo determinato a tempo indeterminato nel biennio 2021/2022.
CONDIZIONI DI ASSUNZIONE
- Le nuove assunzioni dovranno essere indirizzate a soggetti che alla data dell’evento incentivato non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa ad eccezione di contratti di apprendistato, uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato e rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere
- I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- I datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
ASSUNZIONI AMMESSE AL BENEFICIO
- Nuova assunzione a tempo indeterminato
- Trasformazione assunzione tempo determinato a tempo indeterminato
- Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto on una cooperativa di lavoro
- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
- Cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario
INCENTIVO
Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importi pari a 6.000 euro annui.
Nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.