Al fine di promuovere l’occupazione giovanile si è previsto l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

BENEFICIARI

Tutti i datori di lavoro privati, compresi datori di lavoro del settore agricolo che assumano a tempo indeterminato e/o trasformino i contratti a tempo determinato a tempo indeterminato nel biennio 2021/2022.

CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

  • Le nuove assunzioni dovranno essere indirizzate a soggetti che alla data dell’evento incentivato non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa ad eccezione di contratti di apprendistato, uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato e rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere
  • I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
  • I datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

ASSUNZIONI AMMESSE AL BENEFICIO

  • Nuova assunzione a tempo indeterminato
  • Trasformazione assunzione tempo determinato a tempo indeterminato
  • Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto on una cooperativa di lavoro
  • Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
  • Cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario

    INCENTIVO

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importi pari a 6.000 euro annui.

Nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.

 

 

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