Il recente DLgs. 6.9.2024 n. 125, in attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE, ha innalzato le soglie che consentono alle società di accedere alle semplificazioni per il bilancio abbreviato e per le micro imprese.
Premesso che il codice civile distingue le società, ai fini della redazione del bilancio, come segue:
- Società di medie o grandi dimensioni, tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria;
- Piccole società, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- Micro imprese, per le quali sono previste ulteriori semplificazioni.
A seguito della modifica degli artt. 2435 bis e ter c.c. apportata dal D.Lgs. 125/2024, le nuove soglie dimensionali per la redazione dei bilanci abbreviati e micro sono variate come segue:
BILANCIO ABBREVIATO | |||
LIMITE PRECEDENTE | NUOVO LIMITE | VARIAZIONE | |
Attivo dello Stato patrimoniale | € 4.400.000 | € 5.500.000 | Incremento |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 8.800.000 | € 11.000.000 | Incremento |
Numero medio di dipendenti occupati | 50 unità | 50 unità | Nessuna variazione |
BILANCIO MICRO | |||
LIMITE PRECEDENTE | NUOVO LIMITE | VARIAZIONE | |
Attivo dello Stato patrimoniale | € 175.000 | € 220.000 | Incremento |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 350.000 | € 440.000 | Incremento |
Numero medio di dipendenti occupati | 5 unità | 5 unità | Nessuna variazione |
La corretta identificazione del regime applicabile richiede una precisa valutazione dei limiti dimensionali, con modalità differenti a seconda che si tratti di società neo-costituite o società già in attività.
Per le entità di nuova costituzione, la verifica del superamento dei limiti dimensionali deve essere effettuata già nel primo esercizio di attività.
Per le società già operative, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato per due esercizi consecutivi.
Di seguito il link per visualizzare la circolare