Ricordiamo che entro il 31 marzo 2025, le imprese italiane sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023).
La polizza deve essere sottoscritta da:

  • le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro
    delle Imprese, indipendentemente dallo loro forma giuridica (imprese individuali,
    società di persone, società a responsabilità limitata)

Le disposizioni introdotte non sono invece applicabili agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per i quali l’assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa.

La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma: sismi; alluvioni; frane; inondazioni; esondazioni.

I beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali, sono i seguenti:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze possono  essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti. In conseguenza di questo nuovo obbligo normativo, le imprese possono ricevere un risarcimento in caso di danni provocati da eventi imprevedibili e disastrosi.

Secondo il comma 102 della Legge, con riferimento all’inadempimento da parte delle Imprese dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025 contro i rischi catastrofali sopra individuati, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di dette agevolazioni o contributi pubblici.

Di seguito il link per visualizzare la circolare

Circolare n. 03-2025

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